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Care Socie e cari Soci,

è stato pubblicato oggi, sul sito del Fondo Pensioni Comit, il comunicato del 4 dicembre 2020 con il quale si segnala di aver notificato alla controparte, lo scorso 2 ottobre, il  ricorso alla Corte di Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano in merito alla nota questione della tassazione degli immobili.

Per i dettagli vi rimandiamo al testo, riprodotto qui in calce.

Ancora una volta, il Fondo Pensioni, consigliato dai propri legali, ha trovato il modo di allungare, di qualche anno,  i tempi della liquidazione.  Tale iniziativa viene giustificata dal fatto che, anche volendo, non si sarebbe potuto procedere alla chiusura della liquidazione, “data la pendenza di oltre una decina di giudizi in Corte di Cassazione promossi da Partecipanti o ex Partecipanti, ancora in attesa di fissazione di udienza”.

Morale: le responsabilità dei ritardi nella liquidazione sono dei pensionati, che hanno il torto di  cercare, in tutti modi, di far valere i propri diritti.

Viene, invece, taciuto che senza questo ulteriore ricorso, il Fondo avrebbe potuto rendere subito disponibili   55 milioni di euro che avrebbero soddisfatto, quasi interamente, le pendenze ancora in essere.

Nell’eventualità la Corte di Cassazione desse ragione al Fondo, ci sarebbero  55 milioni in più da distribuire ma, nello stesso tempo,  si  corre il rischio che una sentenza  contraria  possa far svanire tale cifra, attribuendola alla controparte COVIVIO, con danno e beffa dei pensionati stessi.

Da parte nostra abbiamo stigmatizzato con il Fondo tale comportamento ottenendo, ovviamente, tante inutili e risibili giustificazioni.

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Rinnoviamo, con l’occasione, sinceri auguri per le prossime festività  e vi salutiamo caramente,

Associazione “Amici Comit – Piazza Scala”

Il Consiglio Direttivo 

 

Fondo Pensioni COMIT - ultima news

4.12.2020 - Ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione nel contenzioso con Beni Stabili S.p.A.

(ora Covivio S.A.) In relazione al contenzioso tra il Fondo Pensioni Comit e Beni Stabili S.p.A. (ora Covivio S.A.), derivante dall’operazione di dismissione del patrimonio immobiliare dell’Ente avvenuta nel 2006 e riguardante la questione di chi fra le due parti debba sostenere in via definitiva l’esborso complessivo dei 55 milioni di Euro a testa già effettuato nei confronti del Fisco, la Corte d’appello di Milano, con sentenza n.725/2020 depositata in data 5.3.2020, aveva dichiarato nullo sotto diversi profili il lodo arbitrale impugnato dal Fondo, confermando però la suddivisione paritetica dell’onere fiscale. La sentenza ha formato oggetto di approfondite valutazioni e considerazioni per tener conto da un lato delle sussistenti ragioni di sua impugnazione e, dall’altro, dell’opportunità di favorire la chiusura della procedura di liquidazione del Fondo (non possibile al momento, peraltro, data la pendenza di oltre una decina di giudizi in Corte di Cassazione promossi da Partecipanti o ex Partecipanti, ancora in attesa di fissazione di udienza). Sulla scorta del parere dei nostri legali e nel confronto dei Liquidatori con la Delegata del Presidente del Tribunale di Milano, con informativa per quanto di competenza alla Covip, si è concordemente ritenuto di attenersi doverosamente a un criterio di gestione conservativa nell’interesse di tutti gli aventi diritto. Non è parso quindi opportuno rinunciare al tentativo di recuperare in via giudiziale ulteriori significativi importi a favore dei Partecipanti al Fondo, cui peraltro negli anni sono già state corrisposte oltre il 90% delle somme figuranti nello stato passivo. In data 2 ottobre 2020, il Fondo ha pertanto notificato a controparte il proprio ricorso dinanzi alla Suprema Corte, chiedendo la cassazione della menzionata sentenza della Corte d’appello di Milano, con le conseguenti pronunzie volte a ottenere il recupero di 55 milioni di Euro e accessori. Covivio S.A., con controricorso e ricorso incidentale in data 11 novembre 2020, ha chiesto il rigetto della domanda del Fondo e, a sua volta, il rimborso di un pari importo. Entro fine anno il Fondo depositerà il proprio controricorso al ricorso incidentale avversario e, successivamente, un’istanza per chiedere alla Suprema Corte che tutte le cause pendenti vengano discusse il prima possibile.”

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