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Fondocomit: presentato lo stato passivo

Di seguito riportiamo la comunicazione del Fondocomit pervenuta ieri 7 novembre alla nostra associazione. Abbiamo altresì inserito il testo dell'art 99 L.F. per il termine e le modalità di un eventuale ricorso.

All'Associazione
Amici Comit - Piazza ScalaOggetto: Situazione del Fondo (n. iscr. COVIP: 1427).
Deposito dello Stato Passivo presso la Cancelleria del Tribunale di Milano, Sezione Fallimentare.
Vi comunichiamo che in data 7 novembre 2013 questa Liquidazione ha depositato nella Cancelleria Sezione Fallimentare del Tribunale eli Milano lo Stato Passivo contenente l'elenco dei "crediti ammessi o respinti".
Ai sensi dell'art.209 Legge Fall. richiamato clall'art.16 disp. att . Cod. Civ. e ritenuto applicabile (dalla Corte di Cassazione con 25 analoghe sentenze depositate fra il 12 novembre 2012 e il 22 febbraio 20 13) anche alla liquidazione di questo Fondo Pensioni, chi vede nello Stato Passivo la reiezione, in tutto o in parte, di proprie domande o pretese ha diritto di proporre opposizione per far valere le proprie ragioni; parimenti, chi lamenta che siano state accolte domande o pretese di altri soggetti da lui ritenute non fondate ha diritto di proporre impugnazione contro quegli accoglimenti.
Tanto le opposizioni quanto le impugnazioni si propongono in Tribunale nelle forme e nel termine stabiliti dall'art.99 Legge Fall. (così come richiamato dal citato art.209). Il breve termine decorre:
• dalla data di ricezione della PEC con la quale il Fondo comunica l'avvenuto deposito dello Stato Passivo (per coloro che hanno fornito un indirizzo PEC alla Procedura);
• dalla data del deposito in Cancelleria (per tutti gli altri).

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Si precisa che nella predisposizione dello Stato Passivo, i Liquidatori hanno mantenuto i criteri di ripartizione decisi a suo tempo dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.
Eventuali rettifiche alla luce dell'accordo UNP/ANPEC sono state definitivamente precluse dalla permanente conflittualità, resa ancora più evidente dalle ultime iniziative giudiziarie assunte da un lato dall'ANPEC e dall'altro da quattro sigle sindacali (con due nuove diverse cause pendenti avanti il Tribunale di Milano ove chiedono di condannare il Fondo ad utilizzare criteri fra loro diversi nella medesima Liquidazione: le quattro OO.SS. chiedono l'applicazione dell'art. 27 dello Statuto, i  ricorrenti ANPEC l'Accordo UNP/ANPEC).

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Infine si segnala che è stato predisposto un sistema informativo che permetterà di acquisire ulteriori notizie sulla propria posizione personale nella procedura (sito  http://fondopensionicomit.fallcoweb.it  ), al quale possono accedere coloro che hanno fornito un indirizzo PEC (nelle mail PEC con le quali li si informa dell'avvenuto deposito dello Stato Passivo viene loro comunicato un codice di accesso).
 

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L'avviso del deposito sarà pubblicato nei prossimi giorni sulla Gazzetta Uflìciale R.I., Parte II, Foglio delle Inserzioni e sui quotidiani Il Corriere della Sera, La Repubblica e la Stampa, nonché sul sito WEB del Fondo.
Nell 'ambito della costante informativa fornita agli Organi cui è affidato il controllo sulle attività dell'Ente, abbiamo inviato analoga comunicazione al Presidente del Tribunale di Milano ed alla Commissione di Vigilanza sui fondi Pensione - COVIP.
Con l'occasione porgiamo distinti saluti.Fondo Pensioni
per il Personale della
Banca Commerciale Italiana
in liquidazione
per Il Collegio dei Liquidatori
Il Presidente
(Dott. Angelo ELlA)

 

Art. 99. L.F.
Procedimento. (1)

Le impugnazioni di cui all'articolo precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento.
Il ricorso deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e del fallimento;
2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha dichiarato il fallimento;
3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;
4) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore ed all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.
La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.
Il giudice provvede, anche ai sensi del terzo comma, all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori.
Il giudice delegato al fallimento non può far parte del collegio.
Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie.
Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 84, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.