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Avviso di pagamento relativo a conguaglio di tassazione IRPEF su liquidazione Tfr

Da un collega abbiamo ricevuto la seguente mail relativa all'argomento a margine:
D) Egr. Dott. Minotti, sono stato indirizzato a Lei dal Dott. F. C. nostro comune amico. Ho ricevuto dall'Agenzia delle Entrate la richiesta di versamento di € XXXXX quale calcolo definitivo che dovrei ancora versare per il TFR. entro il 17 novembre. Sono rassegnato a pagare ma Francesco mi ha consigliato di rivolgermi a Lei per un parere.

R)  Risponde Gianfranco: 
Da quello  che   riferisci tu  sei  stato  destinatario  di   c.d.  'avviso  bonario'  con  cui  l' Agenzia  delle  Entrate  provvede  alla  richiesta  di  pagamento di debito  di  imposta  IRPEF  (da  eseguire  entro  30  giorni  dalla  ricezione  della  richiesta)   risultante  dal ricalcolo  della  tassazione  effettuata  dal  datore  di  lavoro   sulla liquidazione   del  TFR   in  relazione  al  montante  maturato  a  partire  dall' 1.1.2001.
Al  riguardo  ti  evidenzio che,  in base  all' 
art. 19  del  Tuir  come novellato dal Dlgs 47/2000 ,  la tassazione  del TFR  di competenza  del  sostituto di imposta    viene  fatta  non  più  a  titolo  definitivo  ( regime  che  permane  , invece, per  le quote del  TFR  maturate   sino  al 31.12.2000)   bensì ,  per  le  quote   maturate   dall' 1.1.2001 , a  titolo  di  acconto  , con riliquidazione a  conguaglio , operazione  che  l'Agenzia  delle  Entrate  deve  attuare  entro il  31.12  del quarto  anno  successivo  alla  presentazione  del  modello  770  da  parte  del  datore  di lavoro ( modello che  viene  consegnato  nell'anno successivo  al  periodo di imposta)
In pratica  l' Agenzia  delle  Entrate ridetermina  l'imposta  afferente al  montante  (netto) del  TFR  maturato dal 2001 applicando  la c.d. aliquota  media  ricavata  moltiplicando per  100  il  rapporto  tra  la somma  delle  imposte  dovute  sui  redditi complessivi (al  netto  degli oneri deducibili)  relativi  ai cinque  anni  precedenti  a quello  in  cui  è maturato il diritto alla percezione del TFR  e la  somma  di detti  redditi.
    Da tale  rideterminazione   deriva , di  norma,   un incremento  di  aliquota  rispetto  a  quella  calcolata  dal  sostituto  di  imposta  con  l'emergenza , a carico del  contribuente ,  di  un  debito  fiscale  anche  di  oltre  1000  €  (come  nel  tuo  caso).  Per una  verifica  dei dati  riportati  nel  prospetto di riliquidazione  dell' Agenzia  delle  Entrate  (per  la  parte  relativa  al  periodo  di fiscalità da  2001) potrai  pertanto   controllare  le tue  dichiarazioni  dei  redditi  (mod.  730  ovvero mod. UNICO)  concernenti  il su detto  quinquennio  e  procedere  alle  seguenti  operazioni  :

Spero  di  esserti  stato  utile  per  le   tue  esigenze  informative  (qualora  avessi  bisogno  di  ulteriori  chiarimenti  mi  potrai  anche chiamare  al nr. 0241270305).

Associazione “Amici Comit – Piazza Scala”
12 novembre 2012