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Comunicato n. 2 del 5 luglio 2018

Errori nel calcolo della TARI (Tassa Rifiuti)

Care Socie e cari Soci,

con il Comunicato n. 6 del 22 novembre 2017 (pubblicato nel sito dell’Associazione tra i “Comunicati Direttivo”’ - anno 2017, (apribile al link http://www.amicicomit.it/i-servizi/comunicati-direttivo/anno-2017/279-comunicato-n-6-del-22-novembre-2017-errori-nel-calcolo-tari) avevamo dato notizia che alcuni Comuni avevano calcolato l’importo della TARI applicando alle unità pertinenziali, in particolare ai box, anche la quota variabile, con un criterio risultato non conforme a quanto previsto dalla disciplina concernente detto tributo. Infatti, a tali unità, in quanto accessorie all’abitazione principale, deve essere applicata solo la quota  fissa.

La questione era sorta a seguito  di un’interpellanza  parlamentare cui aveva fatto seguito un apposito intervento del MEF (Ministero dell’Economia e Finanze) che, con sua Circolare n. 1/ DF del 20.11.17, aveva chiarito quale fosse il corretto criterio di tassazione da adottare (e cioè l’applicazione alle pertinenze della sola quota variabile). Tale circolare ha anche previsto la possibilità, per i contribuenti che avessero rilevato un errato computo della tassa, di presentare istanza di rimborso (dall’anno 2014) contenenti “… tutti i dati necessari alla loro identificazione, l’importo versato e quello di cui si chiede il rimborso nonché i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della TARI …”.
Detta Circolare concludeva con l’invito ai Comuni, che avessero adottato disposizioni il cui contenuto si fosse rilevato difforme rispetto ai criteri di calcolo ivi chiariti, a procedere ai necessari adeguamenti delle proprie disposizioni regolamentari.

Con il conforto del documento del MEF, e nell’attesa di conoscere quali fossero le determinazioni dei Comuni coinvolti in tale tematica, avevamo fornito, con il sopra citato Comunicato, le indicazioni volte a perseguire le prime tutele del caso, elaborando anche una bozza d’istanza per la richiesta dei relativi rimborsi da formalizzare da parte  dei soggetti interessati alle iniziative recuperatorie.

Abbiamo ora dovuto, purtroppo, apprendere che il Comune di Milano - dopo alcune aperture ufficiose alla possibilità di procedere a rimborsi  d’ufficio in via  di autotutela o almeno sulla base d’istanze - ha assunto un comportamento che va a pesantemente deludere le speranze di una definizione dei rimborsi senza l’aggravio di eccessivi oneri operativi per i contribuenti.   Infatti, con un recente comunicato (cfr. allegato 1) pubblicato nel proprio sito “web”, il Comune di Milano, pur fornendo uno schema d’istanza di rimborso, ha stabilito che “stante l’attuale assetto normativo e regolamentare, il rimborso della quota variabile box non potrà avvenire in modo automatico ma solo in esecuzione di sentenza tributaria divenuta definitiva aggiungendo che, anche per l’anno 2018, continuerà ad applicare la quota variabile alle pertinenze, in base  ai propri regolamenti in evidente spregio dell’invito contenuto nella succitata Circolare del MEF ad attuare le relative modifiche.

Per l’economia di questo comunicato ci asteniamo dal dilungarci in critiche sul comportamento del Comune di Milano, decisamente in contrasto con principi di trasparenza, correttezza e buona fede che devono sempre improntare i rapporti tra gli enti impositori e i contribuenti. E’ tanto più inaccettabile il fatto che il Comune abbia inteso fondare le proprie decisioni su una delibera della Corte dei  Conti della Lombardia, dando alla stessa un’interpretazione non corrispondente a quanto effettivamente espresso dalla Corte. Questa lascia, invece, ai Comuni la possibilità, quanto ai rimborsi, di agire in autonomia (d’ufficio o su istanza) ritenendo altresì ammissibile il ricorso alle entrate della fiscalità generale per la copertura dei rimborsi della quota variabile TARI non dovuta.

Fatto comunque questo doveroso commento, passiamo ora a dare, in appresso, le più opportune indicazioni sulle attività da porre in  essere per ottenere dal Comune di Milano la restituzione degli importi indebitamente versati.  Al riguardo premettiamo che i ricorsi in Commissione Tributaria Provinciale potranno essere esperiti in proprio poiché i valori in contestazione si attestano in media attorno  ai 300 euro, ben entro la soglia di € 3000, oltre la quale occorre munirsi dell’assistenza di un difensore abilitato.

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ITER OPERATIVO

  1. Redazione dell’istanza di rimborso in carta libera. A questo proposito in luogo  della bozza a suo tempo pubblicata nel sito della nostra Associazione sarà  bene utilizzare lo schema fornito dal Comune di Milano (cfr. modello allegato 2) che contempla l’allegazione dei seguenti documenti definiti obbligatori:
  • fotocopia delle certificazioni e/o ricevute di versamento concernente gli anni per cui è chiesto il rimborso;
  • fotocopia del documento d’identità fronte e retro;
  • documentazione comprovante il requisito di pertinenzialità dell’autorimessa all’abitazione (ad esempio, la fotocopia del contratto di compravendita dal quale si evinca il vincolo di “pertinenzialità”) e/o autocertificazione (cfr. bozza allegato 3) con la quale il contribuente esprima la sussistenza del rapporto di strumentalità dell’autorimessa, escludendo l’uso di terzi e certifichi che l’unità non è destinata ad altro uso (ad esempio magazzino).

Il Comune di Milano ha recentemente pubblicato un nuovo modulo per la richiesta di rimborso semplificato rispetto a quello di cui all'allegato n. 2). Il facsimile lo trovate tra gli allegati al presente comunicato al n. 7) 

Notifica dell’istanza di rimborso al Comune nelle seguenti forme alternative:

  • mediante raccomandata A.R. ovvero messaggio di Posta Elettronica Certificata;
  • a mezzo consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, con rilascio di ricevuta.

Si precisa che l’istanza di rimborso deve essere notificata entro il termine      decadenziale quinquennale decorrente dalla data del versamento del tributo di cui si contesta l’entità.

  1. Presentazione d’istanza di autotutela (cfr. bozza allegato 4) una volta decorsi novanta giorni dalla notifica dell’istanza di rimborso nel silenzio del Comune e così con presunzione di formazione del cosiddetto “‘rigetto tacito”. Tale istanza di autotutela è finalizzata a ottenere un ripensamento positivo da parte del Comune entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza spedita con raccomandata A.R. ovvero consegnata a mani all’Ufficio del Comune con rilascio di ricevuta.
  2. Redazione di reclamo/ricorso, in carta libera e in triplice copia, trascorsi trenta giorni dalla ricezione dell’istanza di autotutela, nel permanere della determinazione negativa da parte del Comune (cfr. bozza allegato 5).
  3. Notifica del reclamo/ricorso al Comune di Milano nelle seguenti forme alternative:
  • tramite Ufficiale Giudiziario;
  • a mezzo consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, con rilascio di ricevuta;
  • mediante raccomandata A.R. ovvero PEC.

Con avvio della fase amministrativa dell’iter procedurale di durata di 90 giorni. 

Si precisa che si può procedere alla notifica del reclamo/ricorso entro i termini  prescrizionali decennali decorrenti dalla data di notifica dell’istanza di rimborso.  

  1. Costituzione in giudizio con deposito presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale del fascicolo di parte, contenente:
  • originale del ricorso se notificato a mezzo ufficiale giudiziario ovvero se la presentazione è avvenuta per consegna diretta o a mezzo posta, copia del ricorso in carta semplice e munito della dicitura "è' copia conforme all'originale", insieme alla fotocopia della ricevuta di consegna o di spedizione per raccomandata in originale;
  • copia dell’istanza di rimborso e relativi allegati;
  • copia dell’istanza di autotutela;
  • attestazione del versamento del contributo unificato;
  • nota d’iscrizione a ruolo (cfr. modulo allegato 6).

una volta decorsi i 90 giorni della fase amministrativa ed entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione di detta fase.

Con la costituzione in giudizio il contribuente dovrà provvedere al pagamento del contributo unificato (euro 30 per cause di valore sino a euro 2582,28) nelle seguenti forme:

  • con utilizzo di mod. F23;
  • mediante bollettino postale;
  • presso le rivendite autorizzate di generi di monopolio e valori bollati con rilascio di contrassegno da apporre sul modulo d’iscrizione a ruolo.

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Ci rendiamo conto che si tratta di un iter piuttosto complesso. D’altra  parte sarebbe però risultato difficile organizzare assistenze legali a costi tali da non erodere sensibilmente i valori in gioco di per sé unitariamente assai contenuti.

Pensiamo di aver, comunque, fornito un utile strumento informativo a supporto di coloro che intenderanno salvaguardare autonomamente - anche in via contenziosa - le proprie ragioni.

In caso di ulteriori necessità di chiarimenti, i nostri Soci potranno rivolgersi alla consulenza dei nostri collaboratori presso l’Ufficio dell’ Associazione in Via Olmetto, 5 – Milano (aperto tutti i giovedì dalle ore 15,00 alla ore 17.30 - tel. 02/49637689) oppure inviando  i quesiti agli indirizzi mail:  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Un caro saluto

Associazione “Amici Comit – Piazza Scala”
per il Consiglio Direttivo
Sergio Marini
 

Allegati

  All.1) comunicato del Comune di Milano del 4 giugno 2018

  All. 2) modello dell'istanza di rimborso (da schema del Comune di Milano)

All. 3) bozza di autocertificazione

All. 4) bozza istanza di autotutela

  All. 5) bozza ricorso verso Comune di Milano  

  All. 6) modulo "nota d'iscrizione a ruolo"

  All. 7) nuovo modulo per richiesta rimborso al Comune di Milano

Postille

 1) La bozza del reclamo /ricorso è un testo standard che prevede l’esistenza di un’abitazione principale e di un box e il pagamento della TARI in due rate, coloro che abbiano una situazione diversa dovranno procedere ai relativi adeguamenti.

2) Per chi abbia già presentato l’istanza di rimborso secondo lo schema proposto con il nostro Comunicato del 22 novembre 2017, suggeriamo, se decorsi i 90 giorni dal deposito dell’istanza, di procedere a formalizzare istanza di autotutela secondo lo schema unito al presente comunicato, integrandola con l’allegazione dell’autocertificazione pretesa dal Comune di Milano.

3) i documenti di cui agli allegati 5) e 6) sono stati salvati in PDF per esigenze informatiche legate alla struttura del sito internet. Chi avesse la necessità di riceverlo in formato Word, può richiederlo via mail all’Associazione.  

 

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