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Il Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa SanPaolo e la Dichiarazione dei Redditi.

Aspetti generali

La copertura del Fondo Sanitario richiede particolare attenzione ed alcuni accorgimenti in sede di  Dichiarazione dei Redditi, per evitare che il contribuente finisca con il pagare più tasse di quanto previsto dalle regole vigenti.

La normativa fiscale consente di dedurre dal reddito il contributo versato al Fondo Sanitario. Come equa contropartita, il fisco non ammette la detrazione delle spese sanitarie che il Fondo ci ha rimborsato. E’ perciò necessario calcolare la quota detraibile, cioè quella rimasta a nostro carico. Per le prestazioni in forma indiretta, quelle per le quali abbiamo pagato le fatture e successivamente ne abbiamo chiesto il rimborso, dobbiamo procedere a sottrarre dalla spesa totale quanto il Fondo ci ha liquidato. Quest'anno, per alcune specifiche patologie, il neo costituito Fondo Protezione ha proceduto, in un secondo momento, a rimborsarci anche la franchigia. In questi casi bisogna sottrarre anche questa ulteriore erogazione, che generalmente azzera la quota detraibile, in quanto il Fondo ha finito con il rimborsare il 100% della spesa. Per avere un riepilogo ufficiale di ogni singola pratica dobbiamo abbinare alle fatture il relativo prospetto di liquidazione, che consiglio vivamente di stampare a chi opera online (chi opera per corrispondenza lo riceve insieme alla liquidazione). Nei casi in cui è intervenuto successivamente il Fondo Protezione, ci sarà un secondo prospetto di liquidazione con l'ulteriore somma rimborsata. Possiamo così dimostrare cosa abbiamo speso, cosa ci è stato rimborsato e la differenza che possiamo portare in detrazione.

Uno dei problemi cui fare attenzione è costituito dal caso in cui la spesa e il rimborso hanno luogo in anni diversi. Dopo l’abolizione della famigerata quota differita, che tanto complicava la dichiarazione dei redditi, resta da porre attenzione alle spese sostenute nel 2022 che sono state rimborsate all’inizio del 2023, in quanto le richieste di rimborso sono state inoltrate nell’ultimo periodo dell’anno o nei primi mesi dell’anno corrente. Consiglio di detrarre queste spese al netto dei rimborsi, perché, in caso contrario, se si applica un rigido criterio di cassa, l’anno prossimo gli importi rimborsati nel 2023 relativi a spese sanitarie del 2022 diventeranno reddito imponibile. Le istruzioni per la compilazione del 730/2022, a pagina 52, ultimo capoverso, recitano:

Le spese sanitarie sostenute nel 2022 e che saranno rimborsate in anni successivi possono essere portate in detrazione già al netto dell’importo che verrà rimborsato oppure possono essere detratte per l’intero importo, salvo poi indicare l’importo ricevuto nel rigo D7 codice 4 nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui si percepirà il rimborso.

E’ evidente che la prima soluzione è quella da seguire, mentre la seconda – quella di detrarre al lordo dei rimborsi avvenuti in anno successivo inserendo poi questi ultimi fra i redditi dell’anno di percezione – è penalizzante, per la differenza fra le due aliquote.

Per le pratiche gestite in convenzione (la diretta), le spese sanitarie da detrarre corrispondono a quanto pagato, nel corso del 2022, agli enti o ai medici convenzionati. Si tratta delle cosiddette franchigie. Allo scopo si utilizzano le fatture che ci sono state rilasciate; in molti casi le cifre che ci interessano, quelle a carico del paziente, sono annotate nella fattura complessiva destinata a Previmedical. Anche in questo caso è possibile che la franchigia sia stata rimborsata dal Fondo Protezione, in quanto la spesa riguardava patologie oggetto dei programmi di prevenzione. Queste pratiche vanno pertanto escluse perché la spesa è stata azzerata.

Il rigo E1

Il totale delle spese sanitarie, documentate come descritto nei paragrafi precedenti, più le spese per i medicinali desunti dagli scontrini delle farmacie (solo per i prodotti detraibili) costituiscono la cifra da esporre nel modulo 730 2023, rigo E1.

I flussi trasmessi dal Fondo all’Agenzia delle Entrate e il relativo riepilogo annuale delle prestazioni  sono rigorosamente per cassa, prendono cioè in considerazione solo quanto avvenuto nell’anno solare. Questo aspetto, unitamente ai tempi lunghi con cui Previmedical regola le fatture degli enti convenzionati, spostandone talvolta la liquidazione in anni successivi a quello in cui è avvenuta la prestazione, arreca delle distonie nei dati di formazione del 730 Precompilato, per cui il contribuente che fa la propria dichiarazione online deve rassegnarsi ad apportare le necessarie correzioni. Parimenti chi si reca presso un CAF deve fare presente la situazione al proprio consulente – e non sempre troverà un operatore bene al corrente di queste problematiche - per indirizzare la propria dichiarazione in modo corretto, detraendo dall’imposta quanto corrisponde alla nostra spesa netta debitamente documentata. I CAF tengono infatti in considerazione i dati del Precompilato come riferimento per la dichiarazione  Parimenti, se operate da soli tramite il 730 precompilato e siete sicuri delle vostre cifre, non esitate a rettificarne i dati.

Il rigo D7

Chi redige la dichiarazione online troverà in questo rigo, sul 730 precompilato, i rimborsi che il Fondo ha effettuato nei primi mesi del 2022 relativi a spese del 2021. Anche in questo caso occorre verificare se nella denuncia dei redditi dell’anno scorso tali spese erano state detratte al lordo o al netto dei successivi rimborsi del Fondo. In quest’ultimo caso (se i rimborsi erano stati sottratti dalle fatture), gli importi vanno cancellati dal rigo D7 perché nulla è dovuto al fisco. Chi si reca ad un CAF, dovrà indirizzare in questo senso il proprio consulente.

Il rigo E26.

I contributi che versiamo al Fondo sono deducibili dal reddito nei limiti di Euro 3.615,20. Il rigo contiene diversi codici; quello che ci riguarda è il codice 13, relativamente al quale riportiamo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate:

Codice 13. ----- i contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali (art. 51, comma 2, lett. a, del Tuir), che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro. (pag. 66 istruzioni mod. 730 2023).

Se nel Precompilato trovate una cifra diversa dall’intero importo della contribuzione, comprensiva di quella dei vostri familiari a carico e non a carico, dovete procedere alla rettifica. L’importo da dedurre è quello che si trova nella prima pagina della certificazione, mentre il successivo dettaglio è solo informativo. Ribadisco che solo l’iscritto ha titolo di detrarre tutto il contributo, proprio e dei familiari, indipendentemente se a carico e non a carico. Altre categorie di Fondi Sanitari hanno regole diverse, e hanno creato in passato contestazioni. Da qualche anno, le istruzioni sopra trascritte e lo specifico codice assegnatoci hanno eliminato ogni dubbio, sia per gli operatori dei CAF. sia per qualche sede periferica dell’Agenzia delle Entrate particolarmente solerte.

Il Fondo Sanitario ha messo a disposizione degli iscritti l’apposita certificazione, indispensabile per far valere il diritto alla deduzione. A coloro che non accedono a internet, la certificazione dovrebbe essere inoltrata per posta. Raccomandiamo a tutti di non recarsi al CAF a fare la propria dichiarazione privi di questo documento.

Con le attuali aliquote contributive, particolarmente se si hanno familiari non a carico, è possibile superare il limite deducibile di Euro 3.615,20. In questo caso insorge il diritto di detrarre una percentuale delle spese rimborsate dal Fondo, secondo la seguente proporzione:

Totale contributi : contributi tassati = 100 : X

La percentuale dell’ulteriore detrazione si ottiene pertanto con lo sviluppo di questa proporzione e porta alla seguente formula:

100 * (totale contributi – 3.615,20)/totale contributi

Facciamo un esempio: un iscritto paga complessivamente € 5.000 di contributi. Si calcola la quota tassata che sarà

5.000-3615,20 = 1.384,80 .

Per questo iscritto, la percentuale delle spese rimborsate detraibili sarà quindi:

1.384,80 x 100  = 27,69%

       5.000

Il contribuente applicherà questa percentuale:

  • A tutte le somme ricevute dal Fondo per le pratiche a rimborso (indirette);
  • A tutte le quote rimaste a carico del Fondo (riconosciute da Previmedical agli enti convenzionati) per le dirette,

e pertanto aggiungerà la cifra così ottenuta alle proprie spese mediche per le quali si ha diritto alla detrazione del 19%. Ovviamente il diritto si estende al familiare non a carico, nella dichiarazione di quest’ultimo e per le spese allo stesso rimborsate. Di tutto occorrerà conservare i dettagli di calcolo, per un’eventuale esibizione all’Agenzia delle Entrate. Il principio della detraibilità in percentuale delle spese rimborsate quando una quota del contributo è stata tassata è affermato dalle istruzioni del mod. 730 a pagina 52, ma non è spiegato come procedere al loro conteggio.

Aprile 2023                                                                                             Filippo Vasta