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 Fondocomit: ulteriori precisazioni

Abbiamo appreso che Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, oltre ad aver respinto nell'udienza del 7 novembre il ricorso presentato solamente dall’ANPEC per chiedere l’applicazione dell’accordo UNP/ANPEC del 2010, avrebbe anche rigettato, come risulterebbe dal dispositivo, il ricorso con procedura d'urgenza " inaudita altera parte" per la sospensione dell'attività di liquidazione, a causa della carente motivazione dell'urgenza e della mancanza di "fumus boni juris". Il Tribunale ha eccepito che, essendo in corso una procedura di liquidazione concorsuale, qualsiasi causa va ricondotta nella citata procedura che garantisce, ai sensi di Legge, i diritti dei creditori (cfr. lettera allegata).
Si presume, pertanto, che analoga fine avrà anche il ricorso - il terzo - sempre promosso dall’ANPEC, circa la revoca dei liquidatori, in udienza il prossimo 19 dicembre.
Ci chiediamo quale possa essere l’obiettivo perpetrato da questa Associazione con manovre volte soltanto a rallentare la liquidazione del Fondo, col palese intento di perpetuare una vicenda che ci vede ormai stremati. 
La Corte di Cassazione ha stabilito definitivamente quale debba essere la procedura da seguire per la liquidazione del Fondo Comit: non possiamo fare altro che sostenere le iniziative dei Colleghi che reclamano i loro diritti, depositando opposizioni, secondo quanto previsto dalla Legge Fallimentare, ma non condividiamo l’operato di chi cerca un rinvio sine die, dopo oltre 6 anni di sofferenze".Amici Comit - Piazza Scala
Milano 29 novembre 2013
 

Il testo della lettera indirizzataci dal Fondocomit il 14 novembre 2013

Milano, 14 novembre 2013Spett.le Associazione 
Amici Comit - Piazza Scala
Via Vico Magistretti 3 
20149 Milano MIOggetto: Situazione del Fondo (n. iscr. COVIP: 1427).
Causa ANPEC c/ Fondo pensioni.
Esito udienza 7.11.2013 innanzi al Tribunale di Milano (Sez. Lavoro)Vi informiamo che la causa promossa dalla (sola) ANPEC per chiedere l’applicazione dell'Accordo UNP-ANPEC del 2010 è stata subito interrotta all’esito della prima udienza.
Il Tribunale di Milano (Sezione Lavoro, ove era stato proposto il ricorso) ha infatti rilevato che “La presente peculiare materia risulta in corso di regolazione nell'ambito di una procedura concorsuale cui si applicano in via analogica le disposizioni degli articoli 207-209 e 213 Legge Fallimentare (cfr. Cass. 4540/13 del 22.2.13)”', per tale ragione, ha concluso che anche la causa promossa dall’ANPEC avrebbe dovuto essere “trattata nell’ambito della procedura concorsuale”.
Risulta quindi sostanzialmente confermata l’eccezione preliminare del Fondo, già pacificamente accolta in numerosi altri Tribunali d’Italia, circa il fatto che ogni questione riguardante il patrimonio dell’Ente in liquidazione non può clic essere affrontata e decisa all’interno dell’unitaria procedura concorsuale ormai stabilita in via definitiva dalle sentenze della Corte di Cassazione (e cioè, allo stato, esclusivamente con le opposizioni/impugnazioni dello Stato Passivo, depositato in data 7 novembre 2013).
Nell’ambito della costante informativa fornita agli Organi a cui è affidato il controllo sulle attività dell’Ente, abbiamo inviato analoga comunicazione alla Presidente del Tribunale di Milano ed alla Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione - COVIP.
Con l’occasione porgiamo distinti saluti.
Fondo Pensioni 
per il Personale 
della Banca Commerciale Italiana 
in liquidazione
per  Collegio dei Liquidatori 
Il Presidente