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Titolari di pensioni di importi lordi superiori a 90 mila euro annui
La Consulta boccia il "contributo di solidarietà"
alcuni chiarimenti

Gianfranco Minotti si è occupato della vicenda in un suo articolo dell'8 giugno 2013: molto correttamente la Consulta ha cassato la norma che stabiliva la corresponsione del contributo. Potete visualizzare l'articolo cliccando QUI
La speranza è che la sentenza possa essere d'auspicio per eliminare anche il blocco della perequazione per le pensioni superiori a 5 volte il minimo stabilita per il periodo 2012/2013!
Alfredo IzetaEcco quanto scrive Gianfranco:Faccio seguito alla mia sottostante e-mail per allegare un articolo pubblicato nel sito web 'pensioni.manageritalia.it' relativo all'argomento in oggetto. 
L' autore dell' articolo (Avvocato Luca Abbatelli, responsabile del'ufficio legale per la gestione delle consulenze di Manageritalia) pur ipotizzando che gli enti previdenziali provvedano in autonomia a conformarsi al dettato della Corte Costituzionale con l'interruzione del prelievo del c.d. 'contributo di solidarietà' e con la restituzione di quanto trattenuto a tale titolo formula tuttavia agli interessati il consiglio di intervenire presso il proprio ente previdenziale con richiesta di ripristino della situazione antecedente all'entrata in vigore della normativa introduttiva di detto contributo dichiarata illegittima dalla Consulta. 
Al riguardo ho elaborato una bozza (vedi allegato) che potrebbe essere utilizzata dai colleghi le cui pensioni sono state incise dal su detto contributo per richiedere all' INPS la cessazione del prelievo e la restituzione delle ritenute. 
Quanto sopra per Vostra conoscenza ed eventuale diffusione.
Gianfranco Minotti - 27 giugno 2013 
Clicca qui per visualizzare/stampare la bozza preparata da Gianfranco

Da pensioni.manageritalia.it (web)
Perequazione: che fare dopo la sentenza della Corte Costituzionale? 
20 giu 2013 di Luca Abbatelli - Leggi e Regolamenti, News, Pensioni 

Probabilmente i lettori interessati si saranno chiesti come comportarsi a seguito della avvenuta declaratoria di incostituzionalità (sentenza Corte Costituzionale n. 116 del 3 giugno 2013) del comma 22 bis dell’art.18 D.L. 98 del 6/07/2011 che, a far data dal primo agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, aveva disposto che i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie – i cui importi superassero 90mila euro lordi annui – fossero assoggettati a un contributo di perequazione applicato sulla parte eccedente l’importo, del 5%, fino a 150mila euro, del 10% per la parte eccedente 150mila euro; e al 15% per la parte eccedente 200mila euro.
Come comportarsi per essere certi di ottenere il ripristino dello status quo ante? Quali saranno gli effetti della sentenza?
Per orientamento della cassazione, la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge comporta non già l’abrogazione, o la declaratoria di inesistenza o di nullità, o l’annullamento della norma dichiarata contraria alla costituzione, bensì la disapplicazione della stessa, dando luogo ad un fenomeno che si colloca, sul piano effettuale, in una posizione intermedia tra l’abrogazione, avente di regola efficacia ex nunc (quindi indietro nel tempo come se non fosse esistita), e l’annullamento che, normalmente, produce effetti ex tunc (quindi per il futuro).
La sentenza oggetto di commento ha effetto retroattivo e consentirà agli eventi diritto di conseguire di riavere le somme indebitamente corrisposte allo Stato. Al riguardo, si presume che gli enti previdenziali provvedano in autonomia a conformarsi alla declaratoria di illegittimità costituzionale, e quindi interrompano il prelievo del contributo di perequazione disponendone la totale restituzione.
Tuttavia, è consigliabile inviare al proprio ente previdenziale una breve lettera raccomandata a mezzo della quale, con riferimento alla sentenza ed alla norma dichiarata incostituzionale, si chiede l’interruzione del prelievo contributivo e la sua restituzione