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Comunicato n. 3 del 30 maggio 2013

Cari Soci,
di seguito trascriviamo il comunicato diramato il giorno 28 c.m. dai Liquidatori del Fondo Pensioni che contiene alcune delucidazioni sull’attuazione della procedura di liquidazione del nostro Fondo.

Dallo stesso si evince la volontà dei Liquidatori di agevolare il più possibile la circolazione delle notizie e dare la possibilità a tutti gli interessati di esporre e motivare le proprie richieste.

Fino al deposito dello “stato passivo” presso la Cancelleria del Tribunale nulla deve ritenersi definitivo, in questa ottica la nostra Associazione non tralascerà ogni circostanza utile per trovare una soluzione equa e condivisibile per la definizione della vertenza, augurandosi che le Organizzazioni Sindacali agiscano nell’interesse generale di tutti quei soggetti che hanno, negli anni, contribuito ed effettuato sacrifici per la vita del nostro Fondo Pensioni.
Al riguardo facciamo nostro, quando espresso dai Liquidatori nel loro comunicato del 8 marzo scorso: “i Liquidatori hanno sempre visto come opzione possibile l’applicazione delle cifre portate dal famoso Accordo UNP/ANPEC, purché questo consentisse una più rapida soluzione”

Inoltre, con riferimento al nostro comunicato n. 2 del 23 maggio scorso, si stanno rivolgendo alla nostra Associazione anche ex colleghi e soci - che erano "attivi" alla data dell'1/1/2005 - per avere precisazioni sulle loro posizioni. Al riguardo facciamo presente che, nei prossimi giorni, i Liquidatori, così come è ribadito anche nel comunicato qui sotto riportato, comunicheranno loro le rispettive posizioni individuali, per cui in questa fase "amministrativa" della liquidazione non devono mettere in atto alcuna iniziativa. Ricordiamo, comunque, che a ricezione della comunicazione del Fondo gli interessati avranno 15 giorni di tempo per avanzare le loro richieste con raccomandata a.r. nella quale dovranno anche precisare gli estremi della PEC.

Segnaliamo infine che nei prossimi giorni pubblicheremo sul sito dell'Associazione una bozza della lettera raccomandata che dovrà essere inviata al Collegio dei Liquidatori da parte dei "non ricorrenti", eventualmente interessati al riconoscimento del loro credito.

Vi ringraziamo per l’attenzione, un caro saluto

Associazione “Amici Comit – Piazza Scala”
Leonardo Esposito
Vice-Presidente

Milano 30 maggio 2013

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2013 si è aperta la fase "amministrativa" (di competenza dei Liquidatori) per la redazione del c.d. "stato passivo".
Nei prossimi giorni verrà ultimato l'esame delle posizioni e i Liquidatori invieranno le comunicazioni ex art. 207 Legge Fallimentare ai soggetti ritenuti aventi diritto, comunicando loro le rispettive posizioni individuali e l’indirizzo PEC del Fondo.
Chi riceve questa comunicazione può non fare nulla, anche se non ne condividesse (o ne condividesse solo in parte) il contenuto; ciò non pregiudicherà in nessun modo la sua posizione perché questa fase amministrativa serve solo ai Liquidatori a giungere alla stesura e al deposito del c.d. "stato passivo". Solo dopo la comunicazione dell'avvenuto deposito dello "stato passivo" (in Cancelleria del Tribunale di Milano) decorreranno termini perentori per far valere le proprie ragioni (ove non ritenuto soddisfacente quanto previsto nello "stato passivo").
Chi invece volesse inviare osservazioni o istanze ai Liquidatori (per segnalare rettifiche da operare, errori o perché ritiene che si stia seguendo un criterio non corretto) potrà inviarle al Fondo. Il termine prudenziale di legge da rispettare è di 15 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione ex art. 207 L.F., ma non è un termine perentorio. Questo significa che i Liquidatori potranno esaminare tutte le istanze/osservazioni che perverranno sino al momento in cui "chiuderanno'1 la stesura dello "stato passivo" mediante suo deposito in Cancelleria.
Chi non ricevesse la lettera ex art. 207 L.F. potrà ugualmente inviare (o non inviare) le proprie osservazioni o richieste al Fondo. Anche per loro vi è un termine (teorico, non perentorio) di 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 2 maggio 2013. Ma anche per loro eventuali osservazioni o istanze potranno essere esaminate fino a che non verrà "chiuso" lo "stato passivo".
In sintesi: fare o non fare istanze e osservazioni durante questa fase amministrativa non pregiudica in nessun modo il poter far valere in giudizio le proprie ragioni dopo il deposito dello stato passivo. Queste osservazioni e istanze sono una facoltà» non un onere né un obbligo.
Terminato l'esame delle osservazioni ricevute i Liquidatori stenderanno e depositeranno in cancelleria del Tribunale lo "stato passivo" (che potrebbe quindi subire delle modifiche rispetto alle comunicazioni inviate ex art. 207 L.F., soprattutto se venissero accolte istanze o osservazioni).
Solo dalla comunicazione data ai singoli (via PEC o mediante deposito in cancelleria) dell'avvenuto deposito dello "stato passivo" decorreranno i termini (perentori questi) di legge per le azioni giudiziali.
Ma del deposito dello "stato passivo'1 si cercherà di diffondere - per quanto possibile - un preavviso.
SULL’USO DELLA PEC
La legge da ultimo ha previsto l’uso obbligatorio della PEC a certi fini e i Liquidatori non possono ignorare le norme di legge applicabili, anche se sicuramente poco adatte alla platea di pensionati e partecipanti al Fondo.
In teoria a norma dell'art. 207 L.Fall. sarebbe necessario usare una PEC per inviare istanze o osservazioni all’indirizzo PEC comunicato dal Fondo (e così si troverà scritto nella comunicazione ufficiale ex art. 207 LF che sarà inviata dai Liquidatori); ma in questa fase amministrativa i Liquidatori potranno esaminare osservazioni e istanze inviate anche per semplice raccomandata cartacea (come potranno fare per le osservazioni o istanze che dovessero giungere oltre il termine, non perentorio, di 15 giorni).
Va però considerato che se una persona - ricevuta la comunicazione del Fondo ex art. 207 L.F. - non comunicherà al Fondo una PEC a cui i Liquidatori possano scrivergli per il prosieguo (non necessariamente la propria personale, anche quella di un parente o di un amico o di un’associazione ecc....), i successivi obblighi di comunicazione da parte del Fondo saranno per legge assolti mediante deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Milano.
In sintesi: nella fase amministrativa (prima del deposito del cd “stato passivo”) non è indispensabile usare una PEC, perché i Liquidatori esaminino le osservazioni o istanze. E nella fase (eventuale) giudiziale, trattandosi di cause[1], queste vengono fatte con l’assistenza di avvocati obbligatoriamente dotati di PEC. Il problema potrà porsi per il momento in cui i Liquidatori faranno pervenire notizia dello1 stato passivo depositato1 ai singoli interessati (a norma dell’art.209, comma 1, L. Fall.), momento di grande importanza perché da lì parte il termine perentorio per le impugnazioni dello stato passivo (avvio della fase giudiziale). Ai singoli interessati che non hanno fatto conoscere la loro PEC la notizia per legge risulterà data mediante deposito in Cancelleria (art. 207, comma IV, L. Fall. come introdotto dall'art.17, comma I, lett. ’v/3’, del d.l. 179/2012, convertito in L. 221/2012). I Liquidatori comunque cercheranno - liberamente e ad abbondanza, fuori da ogni obbligo di legge - di far conoscere in anticipo e diffusamente la notizia della data del deposito in Cancelleria del Tribunale di Milano del cd “stato passivo”.

Milano, 28 maggio 2013
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[1] Per le opposizioni o impugnazioni del cd "stato passivo". Teoricamente le istanze {anche tardive) di ammissione di crediti sono fattibili anche dalle parti personalmente senza che sia per legge richiesta l'assistenza di un avvocato