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Comunicato n. 4 del 20 marzo 2014

Cari amici,

vi aggiorniamo su alcuni argomenti di primaria importanza

CONVENZIONI

Anche su sollecitazione di numerosi colleghi, abbiamo sottoscritto – unitamente ad altre Associazioni aderenti alla FAP (Federazione Associazioni Pensionati Bancari) – una convenzione con lo Studio Avv. Michele Iacoviello – www.iacoviello.it – per il riconoscimento del TFR (trattamento di fine rapporto) su somme a suo tempo non conteggiate dalla Banca.

Troverete il testo integrale nella zona riservata del nostro sito.

Occorre peraltro fare alcune precisazioni:

Il TFR viene spesso calcolato dalla Banca in modo sbagliato ed illegittimo, in quanto vengono  omesse alcune voci retributive, quali ad esempio:
- i premi di rendimento individuali;
- i premi di anzianità per i 25 e 35 anni di lavoro;
- le ferie non godute;
- le festività non godute;
- ulteriori voci, da esaminare nei singoli casi, quali il trattamento estero, il contributo per l'abitazione, le eventuali trasferte, l'uso dell'autovettura, la ritardata erogazione del TFR, ecc.).

Facciamo, infine, presente che ogni diritto di ricalcolo del TFR - per l'inclusione di voci afferenti l'intero periodo lavorativo - si prescrive dopo cinque anni dalla cessazione del servizio.

Per i lavoratori con contratto Assicredito, come noi ex Comit, le cause possono essere utilmente promosse dai soli appartenenti al Personale Direttivo (funzionari, QD3, QD4 e dirigenti), in quanto per i restanti colleghi – Personale non direttivo, QD1 e QD2 – i ricorsi non sono ammissibili poiché la contrattazione collettiva della loro categoria  non lo consente.

*  *  *

Con l'occasione abbiamo concordato la possibilità di rivolgersi al predetto Studio Legale - oltre a quello dell'Avv. Civitelli di Milano, già in convenzione con la nostra Associazione - anche per gli ESODATI, che si ritengono danneggiati nel conteggio delle relative pensioni per l'omissione, da parte della Banca, del versamento contributivo su alcune rilevanti voci.

Sono già in corso alcune vertenze sull'argomento.

ELEZIONI FONDO SANITARIO DI GRUPPO

Stiamo completando la raccolta delle firme indispensabili per la presentazione di una  nostra lista di candidati alle elezioni del Fondo; siamo già intorno alle 1000 firme – sulle 633 richieste -  grazie anche all'intensa attività svolta, in sede organizzativa, dalla nostra Associazione.

Tutte le Associazioni Pensionati del Gruppo Intesa San Paolo, con la sola eccezione dell'ANPEC,  partecipano a questa difficoltosa azione.

Purtroppo l'ANPEC, pur invitata ad un tavolo comune, ha ritenuto più opportuno presentare  dei suoi candidati sotto le insegne di un sindacato,  evitando, così, la faticosa e complessa raccolta delle firme, ma rinunciando, nel contempo, ad esprimere una voce autenticamente autonoma e rappresentativa degli interessi dei pensionati, categoria che i sindacati tutti hanno costantemente e pervicacemente danneggiato.

Apprendiamo inoltre che altre sigle sindacali stanno presentando propri candidati “pensionati” per le elezioni, nel palese tentativo di sottrarci anche l'unica, flebile voce di nostri esponenti sia nel Consiglio di Amministrazione che nell'Assemblea dei Delegati.

FONDO PENSIONI IN LIQUIDAZIONE

Il 10 corrente il Tribunale del Lavoro di Milano, Giudice Mariani, ha dichiarato inammissibile il ricorso operato da alcune sigle sindacali, con l'intervento “ad adjuvandum” dell'ANPEC.

Riportiamo qui di seguito il dispositivo:

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,

ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:

1) dichiara inammissibile il ricorso di FIBA/CISL, SINFUB, DIRCREDITO, UGL

CREDITO;

2) condanna le parti soccombenti FIBA/CISL, SINFUB, DIRCREDITO, UGL

CREDITO alla rifusione in solido delle spese processuali a vantaggio del FONDO

PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA BANCA COMMERCIALE ITALIANA in

liquidazione, liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre agli accessori fiscali e

previdenziali previsti ai sensi di legge; compensa integralmente fra le altre parti le spese

del giudizio;

3) ai sensi dell’art. 53 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, che ha modificato l’art. 429, primo

comma, c.p.c., fissa in giorni cinque il termine per il deposito della sentenza."

Ancora una volta viene ribadito che, avviata la procedura fallimentare - come peraltro richiesto dalla Corte di Cassazione - non è ammesso dare corso ad alcuna iniziativa giudiziaria riguardante argomenti di pertinenza della procedura concorsuale. Chi aveva obbiezioni da porre sullo "stato passivo" doveva promuovere opposizione nei termini e con le modalità previste dalla Legge Fallimentare, a  pena  di  decadenza della possibilità  di  far  valere  il  proprio  diritto.

Soltanto chi non risulta elencato nello "stato passivo"– che include Attivi (ivi  compresi  coloro che  sono  usciti dalla Banca dal 2005) e Pensionati e che è stato depositato  dai  Liquidatori   il 7. 11.2013 -  potrebbe, con argomenti motivati, tentare  di  tutelare  le  proprie  ragioni di credito, nelle forme di un’ insinuazione tardiva da formalizzare entro un anno dalla suddetta data. 

1° RADUNO NAZIONALE COMIT- BELLARIA IGEA MARINA dal 23 MAGGIO 2014

Vi ricordiamo che entro il 31 corrente vanno effettuale le prenotazioni per l'iniziativa sopra accennata, a condizioni davvero vantaggiose.

Speriamo di ritrovarci numerosi per una rilassante vacanza nella splendida Romagna.

VERSAMENTO QUOTE DI ADESIONE 2014

Vi ricordiamo che la quota di adesione alla nostra Associazione è di € 20,00 da versare sul conto corrente n. 04198/1000/00005955 (IBAN IT I 03069 204031 00000005955) presso Banca Intesa San Paolo, filiale Monza, via Ramazzotti, 22.

Associazione "Amici Comit – Piazza Scala"

Presidente del Consiglio Direttivo

Sergio Marini                                                                           Milano, 20 marzo 2014