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Regime fiscale dell’assegno di sostegno al reddito nel settore bancario

Il provento derivante dall’assegno di sostegno al reddito percepito per il periodo di esodo è assoggettato al regime della tassazione  separata (peraltro il relativo onere è a carico della banca) e pertanto, qualora il soggetto beneficiario non possegga altri redditi, non è necessario presentare il modello  730.

Per gli esodati si pone il problema che la percezione di un reddito, già al netto dell’IRPEF, impedisce loro di operare le detrazioni fiscali.

Perciò, a meno che non percepiscano altri redditi validi ai fini IRPEF, non possono portare in detrazione oneri (es. interessi mutui, assicurazioni, spese mediche, ecc.).

Poiché si tratta di reddito soggetto a tassazione separata (quindi di una somma netta) è possibile che l’esodato, che non abbia redditi personali (escluso l’assegno) superiori a € 2840,51, possa andare a carico fiscale di soggetti tenuti all’obbligo degli alimenti, esempio il coniuge, e le spese possano essere detratte da costoro.

Poniamo ora il caso di un soggetto che sia posto in esodo nel corso  dell’anno e pertanto risulti percettore per alcuni mesi di retribuzioni da lavoro e per gli altri mesi di assegno di sostegno al reddito: orbene, se il reddito da lavoro, certificato dal CU rilasciato dal datore di lavoro, sarà superiore a € 2840,51 allora l’esodato sarà tenuto a presentare il modello 730 per tale reddito e potrà ovviamente applicare le detrazioni spettanti a prescindere dal periodo  dell’anno (precedente o successivo all’inserimento a fondo esuberi) in cui i relativi oneri e spese sono stati sostenuti.

di Gianfranco Minotti

29 maggio 2017

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